{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00168_1996-03-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6824&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dca53e0756d827fd21957d3e3c6e84a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.1996 14.1995.00168"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:41", "Checksum": "9539baae4f1eadac25359f79a2c6ad9d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.1996 14.1995.00168\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n18 marzo 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 maggio 1995 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 18/22 maggio 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 settembre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 40’000.-- oltre interessi al 7 % dal 1.10.94.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte istante in ragione di 2/3 e della parte convenuta in ragione di 1/3, compensate le ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’istante che con atto 2 ottobre 1995 ha postulato l’integrale accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via ordinaria del 18/22 maggio 1995 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 200’000.-- più interessi al 7 % dal 1.10.1994, indicando quale titolo di credito: “importo dovuto come da accordo transattivo del 14.1.1994 firmato”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa su un “accordo transattivo” del 14 gennaio 1994 (doc. A), con il quale __________ si è riconosciuto debitore di __________ dell’importo di Fr. 230’000.-- valuta al 1.1.1994, di cui Fr. 30’000.-- versati alla sottoscrizione del doc. A e i rimanenti Fr. 200’000.-- da versare in cinque rate annuali di Fr. 40’000.-- cadauna, la prima volta il 31 dicembre 1994. Le parti hanno previsto che sul saldo residuo di Fr. 200’000.-- è dovuto un interesse del 7% a decorrere dal 1. gennaio 1994 e che gli interessi sono da pagare trimestralmente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.\nIl procedente produce pure quale doc. C lo scritto 5 maggio 1995 con il quale ha diffidato l’escusso a volergli “versare l’importo di Fr. 7’000.-- relativo agli interessi per il periodo 1.10.94-31.3.95 e Fr. 40’000.-- quale ammortamento che sarebbe dovuto pervenirci entro il 31 dicembre 1994”.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che “con il creditore era stata pattuita una dilazione per il pagamento della rata relativa all’anno 1994, pattuizione avvenuta verbalmente, ciò che ha per conseguenza che attualmente egli è debitore nei confronti dell’istante per Fr. 40’000.-- oltre interessi e non dell’intero debito come invece posto in esecuzione”.\nD. Con sentenza 25 settembre 1995 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per i crediti che erano esigibili al momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione. Nel caso di specie risulta “che il debitore venne diffidato a pagare il 5 maggio 1995, l’intero credito residuo diveniva quindi esigibile, secondo quanto pattuito al n. 6 dell’accordo transattivo, al più presto il 5 giugno successivo, ovvero trascorso il termine di trenta giorni dalla ricevuta della diffida. Ne viene che l’intero credito non era ancora esigibile al momento in cui fu promossa l’esecuzione (...) motivo per il quale il rigetto dell’opposizione può essere accordato limitatamente all’importo di Fr. 40’000.-- corrispondente alla rata di ammortamento scaduta il 31.12.1994 e agli interessi contrattualmente pattuiti”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________ __________, asseverando che secondo il n. 7 del doc. A l’intero capitale diveniva esigibile in caso di mancato pagamento di due trimestralità di interesse. L’appellante rileva che nel precetto esecutivo è indicata la decorrenza degli interessi moratori dal 1. ottobre 1994 e l’accordo doc. A “fissa la scadenza del pagamento degli interessi trimestrali al 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno”. Ritenuto che l’escusso “non ha affermato di aver pagato gli interessi moratori, né tantomeno ha contestato la decorrenza indicata nel precetto esecutivo”, non vi può essere dubbio “sull’esigibilità in data 31 marzo 1995 dell’intero importo capitale di Fr. 200’000.--”.\nConsiderato\nin diritto:\n"}