L'appello 11 settembre 1995 della __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28/29 agosto 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona è così riformata: "1. L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 30 maggio 1995 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta __________, al PE n. __________del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria per Fr. 8’004.70 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 1994. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall'istante, è a carico della __________ che rifonderà alla __________ Fr. 150.-- di indennità.