La procedente ha recisamente contestato di aver promesso all’appellata il preteso sostegno pubblicitario. Unico riscontro all’eccezione di inadempimento sono gli scritti del 22 agosto 1994 (doc. B) e del 1. settembre 1994 (doc. 1). Ora tali scritti sono stati trasmessi dall’escussa medesima alla procedente e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’eccezione sollevata, che è quindi rimasta allo stato di puro parlato senza sufficiente supporto probatorio. L'escussa non ha dunque reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inadempimento contrattuale.