1989 p. 348 con riferimenti). 4. L’escussa ha sollevato l’eccezione di inadempimento contrattuale, asseverando che la procedente non ha appoggiato pubblicitariamente e come promesso la vendita di quanto fornito. Infatti, a mente della __________, “la merce non ha potuto essere venduta a seguito della scarsa pubblicità” (udienza del 9 agosto 1995), perché “l’appoggio pubblicitario con azioni speciali, campioncini, dimostrazioni in farmacia da parte di un’estetista, sono rimaste soltanto delle promesse” (doc. B). La procedente ha recisamente contestato di aver promesso all’appellata il preteso sostegno pubblicitario.