A, quale atto emesso unilateralmente dalla procedente, non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione. Dopo aver ricevuto la fattura e le quattro sollecitatorie di pagamento menzionate sub b), l’escussa ha però risposto a __________ ammettendo esplicitamente di aver ricevuto la merce fornitale dalla procedente. Lo scritto del 22 agosto 1994 (doc. B) costituisce dunque, in principio, unitamente alla fattura del 23 febbraio 1994 (doc. A) e alle sollecitatorie di pagamento (doc.