8’064.80. La procedente rileva che l’escussa avrebbe riconosciuto che la fornitura della merce è avvenuta senza difetti e che unica contestazione sollevata dall’escussa sarebbe “un mancato presunto appoggio pubblicitario (...) e problemi di smercio legati alla situazione congiunturale”. A mente dell’appellante “dell’appoggio pubblicitario non vi è nessuna traccia di accordo tra le parti, motivo per il quale l’opposizione interposta dalla debitrice è infondata”. Considerato in diritto: