A, asserendo che “la merce non ha potuto essere venduta a seguito della scarsa pubblicità, ma non a causa della qualità della stessa”. D. Con sentenza 28/29 agosto 1995 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza argomentando che “la parte escussa pur non contestando di aver ricevuto la merce fa valere delle contropretese” e quindi “la parte istante non dispone (...) di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione”. E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’istante asseverando di aver fornito all’escussa nel mese di febbraio 1994 della merce per un controvalore di Fr. 8’064.80.