C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non ha contestato di aver ricevuto i prodotti indicati nella fattura doc. A, asserendo che “la merce non ha potuto essere venduta a seguito della scarsa pubblicità, ma non a causa della qualità della stessa”. D. Con sentenza 28/29 agosto 1995 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza argomentando che “la parte escussa pur non contestando di aver ricevuto la merce fa valere delle contropretese” e quindi “la parte istante non dispone (...) di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione”.