L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia globale di Fr. 100.-- è a carico della parte istante che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 150.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’istante che con atto 11 settembre 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza; mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________3 del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF di Bellinzona __________ ha __________ per l’incasso di Fr. 8’064.80 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 1994, indicando quale titolo di credito: “Lieferung Kosmetischer Produkte”.