{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00163_1996-05-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6832&nX40_KEY=4711546&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e15d09eb148a2db85f09bd0287068a9"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.00163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.1996 14.1995.00163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:27:51", "Checksum": "7e688cda3c7b7efce789ef409c9fa900", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.1996 14.1995.00163\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nb) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348 con riferimenti).\n4. L’escussa ha sollevato l’eccezione di inadempimento contrattuale, asseverando che la procedente non ha appoggiato pubblicitariamente e come promesso la vendita di quanto fornito. Infatti, a mente della __________, “la merce non ha potuto essere venduta a seguito della scarsa pubblicità” (udienza del 9 agosto 1995), perché “l’appoggio pubblicitario con azioni speciali, campioncini, dimostrazioni in farmacia da parte di un’estetista, sono rimaste soltanto delle promesse” (doc. B).\nLa procedente ha recisamente contestato di aver promesso all’appellata il preteso sostegno pubblicitario. Unico riscontro all’eccezione di inadempimento sono gli scritti del 22 agosto 1994 (doc. B) e del 1. settembre 1994 (doc. 1). Ora tali scritti sono stati trasmessi dall’escussa medesima alla procedente e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’eccezione sollevata, che è quindi rimasta allo stato di puro parlato senza sufficiente supporto probatorio. L'escussa non ha dunque reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inadempimento contrattuale. Ne consegue la riforma della sentenza del primo giudice e il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell’UEF di Bellinzona limitatamente a Fr. 8’004.70 oltre interessi.\n5. L'appello 11 settembre 1995 della __________ è dunque parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza di ____________________ (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamato l’art. 82 cpv. 1 e 2 LEF\nPRONUNCIA:\n1. L'appello 11 settembre 1995 della __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 28/29 agosto 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona è così riformata:\n\"1. L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 30 maggio 1995 della __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta __________, al PE n. __________del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria per Fr. 8’004.70 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 1994.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall'istante, è a carico della __________ che rifonderà alla __________ Fr. 150.-- di indennità.\"\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- di indennità.\nIII. Intimazione a:_____________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}