{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00163_1996-05-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6832&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e15d09eb148a2db85f09bd0287068a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.1996 14.1995.00163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:03", "Checksum": "5a18ab4f219b78dc6786502c90ba363e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.1996 14.1995.00163\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) La procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione su una fattura trasmessa all’escussa per fornitura di merce ammontante a Fr. 8’064.80.-- (doc. A) e sulla lettera 22 agosto 1994 (doc. B), nella quale, in risposta alle sollecitatorie di pagamento, l’escussa avrebbe riconosciuto sia il debito che il suo obbligo di pagamento.\nb) Il 20 aprile 1994 (doc. D), il 6 giugno 1994 (doc. E), il 7 luglio 1994 (doc. F) e il 22 luglio 1994 (doc. G) __________ ha trasmesso all’escussa quattro sollecitatorie di pagamento nelle quali ha chiesto il versamento di Fr. 8’064.80.\nCon scritto 22 agosto 1994 (doc. B) l’appellata ha risposto a __________ ammettendo di aver ricevuto la merce e evidenziando che la vendita dei prodotti forniti dalla procedente risulta pressoché nulla. Dopo aver rilevato che “l’appoggio pubblicitario con azioni speciali, campioncini, dimostrazioni in farmacia da parte di un’estetista, sono rimaste soltanto delle promesse”, l’appellata ha proposto alla __________ “il ritiro totale di tutto lo stock oppure la sua riduzione ad un totale di Fr. 1’500.--”.\nc) E’ di tutta evidenza che la fattura doc. A, quale atto emesso unilateralmente dalla procedente, non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione. Dopo aver ricevuto la fattura e le quattro sollecitatorie di pagamento menzionate sub b), l’escussa ha però risposto a __________ ammettendo esplicitamente di aver ricevuto la merce fornitale dalla procedente. Lo scritto del 22 agosto 1994 (doc. B) costituisce dunque, in principio, unitamente alla fattura del 23 febbraio 1994 (doc. A) e alle sollecitatorie di pagamento (doc. D, E, F e G), necessarie per la sua interpretazione di immediato riscontro, un riconoscimento di debito da parte dell’escussa nel senso dei precedenti considerandi limitatamente all’importo indicato nello stesso di Fr. 8’004.70, oltre agli interessi al 5% dal 20 aprile 1994 (cfr. doc. D), in mancanza di pregressa costituzione in mora documentata.\n"}