{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00163_1996-05-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6832&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4e15d09eb148a2db85f09bd0287068a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.1996 14.1995.00163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:03", "Checksum": "5a18ab4f219b78dc6786502c90ba363e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.1996 14.1995.00163\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n8 maggio 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 maggio 1995 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con sentenza 28/29 agosto 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia globale di Fr. 100.-- è a carico della parte istante che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 150.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’istante che con atto 11 settembre 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza;\nmentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________3 del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF di Bellinzona __________ ha __________ per l’incasso di Fr. 8’064.80 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 1994, indicando quale titolo di credito: “Lieferung Kosmetischer Produkte”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la propria pretesa sulla fattura emessa il 23 febbraio 1994 all’indirizzo dell’escussa (doc. A) e sullo scritto 22 agosto 1994 nel quale l’escussa avrebbe riconosciuto di essere debitrice dell’importo dedotto in esecuzione (doc. B).\n__________ versa agli atti pure le sollecitatorie di pagamento 20 aprile 1994 (doc. D), 6 giugno 1994 (doc. E), 7 luglio 1994 (doc. F), 22 luglio 1994 (doc. G).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa non ha contestato di aver ricevuto i prodotti indicati nella fattura doc. A, asserendo che “la merce non ha potuto essere venduta a seguito della scarsa pubblicità, ma non a causa della qualità della stessa”.\nD. Con sentenza 28/29 agosto 1995 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza argomentando che “la parte escussa pur non contestando di aver ricevuto la merce fa valere delle contropretese” e quindi “la parte istante non dispone (...) di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’istante asseverando di aver fornito all’escussa nel mese di febbraio 1994 della merce per un controvalore di Fr. 8’064.80. La procedente rileva che l’escussa avrebbe riconosciuto che la fornitura della merce è avvenuta senza difetti e che unica contestazione sollevata dall’escussa sarebbe “un mancato presunto appoggio pubblicitario (...) e problemi di smercio legati alla situazione congiunturale”. A mente dell’appellante “dell’appoggio pubblicitario non vi è nessuna traccia di accordo tra le parti, motivo per il quale l’opposizione interposta dalla debitrice è infondata”.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).\n"}