b) Sono segnatamente equiparati a un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico (Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti): - l’attestato di carenza beni dopo pignoramento; - l’attestato di carenza beni dopo fallimento, nell’ipotesi che il credito sia stato riconosciuto dal fallito; - l’attestato di insufficienza di pegno. 5. Per quanto riguarda i crediti di Fr. 5’166.-- e Fr. 4’969.-- per imposte cantonali 1987 e 1988, il procedente fonda la propria pretesa, oltre che sulla notifica di tassazione per gli anni 1987 e 1988, sugli attestati di carenza beni dopo pignoramento emessi il 6 agosto 1991 nelle esecuzioni n. __________ e __________ (doc.