F), munita della menzione dell’avvenuta crescita in giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo-sizione per gli importi in essa stabiliti di Fr. 4’370.50 per anno e quindi anche per gli importi leggermente inferiori posti in esecuzione di Fr. 3’519.-- per l’imposta cantonale 1985 e Fr. 4’150.30 per l’imposta cantonale 1986. Per le imposte cantonali per il 1987 e per il 1988 lo Stato non ha prodotto la notifica di tassazione munita dell’attestazione di crescita in giudicato. Ne consegue che per gli importi di Fr. 5’166.-- e di Fr. 4’969.-- non può essere concesso il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________.