b) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”. 3. La notifica di tassazione per le imposte cantonali 1985 e 1986 (doc. F), munita della menzione dell’avvenuta crescita in giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo-sizione per gli importi in essa stabiliti di Fr.