i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali”. L’art. 222 vLT stabilisce poi che le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF. Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione. b) Per l’art. 81 cpv.