2. a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuld-betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 19 m. 2). Per il cpv.