Ne consegue la ricevibilità in ordine dell’istanza di rigetto dell’opposizione, essendo l’escussa legittimata passivamente. In via abbondanziale va rilevato che la possibilità di escutere l’erede per le imposte cantonali laciate impagate dal decujus è anche esplicitamente prevista all’art. 13 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (vLT) -applicabile alla fattispecie atteso che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994 è applicata unicamente alle tassazioni riferite ai periodi fiscali seguenti alla sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT)- che così recita: