Con sentenza 22 agosto 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza. La prima giudice, dopo aver evidenziato che “l’istante ha escusso e di conseguenza convenuto in __________, vedova del defunto __________ considerandola debitrice del rapporto giuridico alla base della presente vertenza e ciò con la semplice produzione del certificato ereditario dal quale d’altronde si evince la sua qualità di erede ma unitamente alla madre del defunto”, ha argomentato che “dalla documentazione prodotta, debitrice risulta essere la Comunione ereditaria del defunto __________, alla quale l’istante avrebbe dovuto far spiccare il PE”.