2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 31 agosto 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti, ritenuto A. Con PE n. __________ del 25/28 luglio 1994 dell’UE di Lugano lo __________ procede contro __________ per l’incasso di: 1) Fr. 3’519.--, 2) Fr. 4’150.30, 3) Fr. 5’166.--, 4) Fr. 4’969.--. Quale titolo di credito il procedente ha indicato: