{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00161_1996-07-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6834&nX40_KEY=4933407&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b729a85235cdd46b466572dff17f9cc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.1996 14.1995.00161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:18:19", "Checksum": "632efdbc5ed2d13c9b6e9573f1335509", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.1996 14.1995.00161\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuld-betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 19 m. 2). Per il cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.”\nPer l’art. 58 della legge cantonale dell’8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF: i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali”. L’art. 222 vLT stabilisce poi che le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.\nIl giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.\nb) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”.\n3. La notifica di tassazione per le imposte cantonali 1985 e 1986 (doc. F), munita della menzione dell’avvenuta crescita in giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo-sizione per gli importi in essa stabiliti di Fr. 4’370.50 per anno e quindi anche per gli importi leggermente inferiori posti in esecuzione di Fr. 3’519.-- per l’imposta cantonale 1985 e Fr. 4’150.30 per l’imposta cantonale 1986. Per le imposte cantonali per il 1987 e per il 1988 lo Stato non ha prodotto la notifica di tassazione munita dell’attestazione di crescita in giudicato. Ne consegue che per gli importi di Fr. 5’166.-- e di Fr. 4’969.-- non può essere concesso il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________.\n4.\na) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337 con riferimenti).\nb) Sono segnatamente equiparati a un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico (Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti):\n- l’attestato di carenza beni dopo pignoramento;\n- l’attestato di carenza beni dopo fallimento, nell’ipotesi che il credito sia stato riconosciuto dal fallito;\n- l’attestato di insufficienza di pegno.\n5. Per quanto riguarda i crediti di Fr. 5’166.-- e Fr. 4’969.-- per imposte cantonali 1987 e 1988, il procedente fonda la propria pretesa, oltre che sulla notifica di tassazione per gli anni 1987 e 1988, sugli attestati di carenza beni dopo pignoramento emessi il 6 agosto 1991 nelle esecuzioni n. __________ e __________ (doc. B e E) per importi corrispondenti a quelli in esecuzione. Ne consegue che per Fr. 5’166.-- e Fr. 4’969.-- l’opposizione interposta al PE n. __________deve essere rigettata in via provvisoria.\n6. L'appello 31 agosto 1995 dello __________ è dunque accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza in ambo le sedi di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 49, 80, 81 cpv. 1, 82 cpv. 1 LEF; 58 LALEF; 13 e 222 vLT; 324 cpv. 2 LT\nPRONUNCIA:\nI. L’appello 31 agosto 1995 dello __________, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 22 agosto 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza di rigetto dell’opposizione del 19 giugno 1995 dello __________è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via definitiva limitatamente a Fr. 7’669.30 (Fr. 3’519.-- + Fr. 4’150.30) e in via provvisoria limita-tamente a Fr. 10’135.-- (Fr. 5’166.-- + Fr. 4’969.--) l’opposizione interposta da __________, al PE n. __________ del 25/28 luglio 1994 dell’UE di Lugano.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà allo __________ Fr. 200.-- di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà allo __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.\nIII.Intimazione a: __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}