{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00161_1996-07-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6834&nX40_KEY=4933407&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b729a85235cdd46b466572dff17f9cc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.1996 14.1995.00161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:18:19", "Checksum": "632efdbc5ed2d13c9b6e9573f1335509", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.1996 14.1995.00161\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n1. luglio 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente Pellegrini e Zali\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 giugno 1995 dallo\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo/provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/28 luglio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 agosto 1995 ha così pronunciato:\n“ 1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 31 agosto 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nA. Con PE n. __________ del 25/28 luglio 1994 dell’UE di Lugano lo __________ procede contro __________ per l’incasso di: 1) Fr. 3’519.--, 2) Fr. 4’150.30, 3) Fr. 5’166.--, 4) Fr. 4’969.--. Quale titolo di credito il procedente ha indicato: “Attestato carenza beni n. __________IC 85 del 6.8.91, Attestato carenza beni n. __________ IC 86 del 15.7.92, Attestato carenza beni n. __________IC 87 del 6.8.91, Attestato carenza beni n. __________IC 88 del 6.8.91”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo/provvisorio alla Pretore.\nB. Il procedente fonda le proprie pretese su quattro attestati di carenza beni emessi contro __________ per imposte cantonali non pagate dal 1985 al 1988 (doc. B, C, D e E).\nIl procedente produce pure la notifica di tassazione per l’imposta cantonale 1985-1986, con l’attestazione di crescita in giudicato (doc. F) e la notifica di tassazione per l’imposta cantonale 1987-1988, carente della menzione dell’avvenuta crescita in giudicato (doc. H).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa non si è presentata.\nD. Con sentenza 22 agosto 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza.\nLa prima giudice, dopo aver evidenziato che “l’istante ha escusso e di conseguenza convenuto in __________, vedova del defunto __________ considerandola debitrice del rapporto giuridico alla base della presente vertenza e ciò con la semplice produzione del certificato ereditario dal quale d’altronde si evince la sua qualità di erede ma unitamente alla madre del defunto”, ha argomentato che “dalla documentazione prodotta, debitrice risulta essere la Comunione ereditaria del defunto __________, alla quale l’istante avrebbe dovuto far spiccare il PE”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato lo __________ asseverando di aver escusso __________ “per ottenere il pagamento delle imposte cantonali 1985/1986/1987/1988, lasciate impagate dal marito __________, decesso il 5 aprile 1993”.\nL’appellante evidenzia, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che per l’art. 13 della LT del 28 settembre 1976 al contribuente succedono i suoi eredi, che sono tenuti a versare o garantire le imposte dovute dal defunto sino al giorno della sua morte. Gli eredi “rispondono solidalmente sino a concorrenza della loro quota ereditaria (anticipi compresi): il debito fiscale del defunto diventa così debito personale degli eredi (che pure sono tra loro solidalmente responsabili)”.\nIn concreto dunque “non si tratta di escutere la successione o comunione ereditaria come vorrebbe il giudice”, ma lo __________ si è rivolto all’erede “in funzione del suo obbligo nato ope legis”.\nConsiderato\nin diritto:\n1. La Segretaria assessore ha respinto l’istanza sostanzialmente perché debitrice sarebbe “la Comunione ereditaria del defunto __________, alla quale l’istante avrebbe dovuto far spiccare il PE”, mentre nei confronti di __________ agli atti non vi sarebbe alcun titolo esecutivo.\nSebbene la comunione ereditaria in quanto tale non possegga personalità giuridica, ex art. 49 LEF “fino alla divisione o alla costituzione di una indivisione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte” (DTF 116 III 7; Rep 1988 p. 381).\nOltre all’esecuzione diretta contro la sola comunione ereditaria, al creditore rimane comunque sempre possibile, per debiti del defunto, procedere contro ogni erede singolarmente (DTF 116 III 7 e rif. ivi, 113 III 81; Rep 1988 p. 382).\nNel caso di specie lo __________ procede dunque correttamente contro l’erede __________ (cfr. certificato ereditario agli atti). Ne consegue la ricevibilità in ordine dell’istanza di rigetto dell’opposizione, essendo l’escussa legittimata passivamente.\nIn via abbondanziale va rilevato che la possibilità di escutere l’erede per le imposte cantonali laciate impagate dal decujus è anche esplicitamente prevista all’art. 13 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (vLT) -applicabile alla fattispecie atteso che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994 è applicata unicamente alle tassazioni riferite ai periodi fiscali seguenti alla sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT)- che così recita: “alla morte del contribuente, gli eredi gli succedono nei suoi obblighi fiscali (...) essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari”.\n"}