5 dell’art. 309 CPC, la dichiarazione di appello è nulla se manca l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Il rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti dinanzi indicati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili quanto si chiede sia giudicato e per quali motivi, atteso che dalle irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura di formalismo eccessivo (cfr.