erano quindi escluse, per precisa volontà del legislatore, persone non iscritte all’albo degli avvocati (Cometta, op. cit., p. 332 con riferimenti). Con l’introduzione della novella legislativa del 16 aprile 1985 (in vigore dal 1.1.1986) la rappresentanza processuale è stata riconosciuta anche a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, a fiduciari con l’autorizzazione cantonale e ad amministratori di immobili oggetto della lite ma solo limitatamente a determinate cause e procedure (Cometta, op. cit., p. 332 con riferimenti). La vertenza oggetto di impugnativa non rientra tra quelle legittimanti l’estensione della rappresentanza processuale: