Con sentenza 18 agosto 1995 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l'istanza argomentando che “dalla documentazione agli atti si può ritenere che il preteso riconoscimento di debito non sia stato firmato dall’escussa a proprio nome, bensì in rappresentanza del di lei marito __________, ovvero a nome e per conto di quest’ultimo”. Infatti “lo stesso escutente, ribadendo con scritto doc. 4 la validità della richiesta di pagamento dell’ammontare del saldo in parola (...) esplicitamente ammette che il doc. C, sottoscritto dalla qui escussa __________, vincoli in realtà il di lei marito __________ ”.