Per l’escussa l’istante “non può mutare le proprie tesi come più gli fa comodo una volta sostenendo una cosa, un’altra esattamente il contrario”, per cui l’istanza va respinta avendo il procedente già “ammesso e riconosciuto che il preteso titolo di rigetto è stato sottoscritto dalla convenuta in rappresentanza del marito”. D. Con sentenza 18 agosto 1995 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l'istanza argomentando che “dalla documentazione agli atti si può ritenere che il preteso riconoscimento di debito non sia stato firmato dall’escussa a proprio nome, bensì in rappresentanza del di lei marito __________, ovvero a nome e per conto di quest’ultimo”.