A mente dell’escussa è pertanto abusivo “pretendere ora che debitrice della pretesa somma sarebbe anche __________: infatti o quest’ultima ha sottoscritto il documento a titolo personale (tesi mai sostenuta da controparte), o in rappresentanza del marito (tesi ammessa e riconosciuta dall’istante)”. Per l’escussa l’istante “non può mutare le proprie tesi come più gli fa comodo una volta sostenendo una cosa, un’altra esattamente il contrario”, per cui l’istanza va respinta avendo il procedente già “ammesso e riconosciuto che il preteso titolo di rigetto è stato sottoscritto dalla convenuta in rappresentanza del marito”.