L’istanza di rigetto dell’opposizione 3.7.1995 è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- e le spese sono a carico dell’istante, il quale rifonderà altresì alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 23 agosto 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 18 settembre 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________del 20/21 giugno 1995 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.