{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00160_1996-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6833&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d399f19c5fd626255636e18ddf3be094"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.1996 14.1995.00160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:09:49", "Checksum": "f5a676f451fd89bc339dbe8ac88d55c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.1996 14.1995.00160\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. L’osservante argomenta che né la società __________ né il __________ sono abilitati a rappresentare dinanzi i Tribunali ticinesi, ritenuto che il __________ non risulta iscritto all’albo dei __________ del Cantone Ticino. Inoltre a mente dell’appellata, ritenuto che la Pretore ha respinto l’istanza perché __________ non ha sottoscritto il doc. C a titolo proprio, ma in rappresentanza del marito e che l’appello non contiene “nemmeno una riga di motivazione” riferita a tale conclusione, lo stesso deve “essere respinto in ordine per manifesta carenza di valida motivazione”.\na) La competenza di disciplinare la rappresentanza processuale è cantonale, atteso che l’art. 27 LEF non torna applicabile avanti l’autorità giudiziaria bensì solo avanti l’autorità amministrativa (ad es.: ufficiali esecutori, funzionari preposti all’ufficio dei fallimenti, autorità di vigilanza) nella procedura esecutiva in senso stretto (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 332 con riferimenti). La rappresentanza processuale costituisce presupposto processuale ex art. 97 n. 4 CPC che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio di causa, ritenuto che un atto di procedura cui manchi un presupposto processuale è inefficace (Cometta, op. cit., p. 332).\nIn origine potevano fungere quali patrocinatori solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone o le persone che detengono una rappresentanza legale: erano quindi escluse, per precisa volontà del legislatore, persone non iscritte all’albo degli avvocati (Cometta, op. cit., p. 332 con riferimenti).\nCon l’introduzione della novella legislativa del 16 aprile 1985 (in vigore dal 1.1.1986) la rappresentanza processuale è stata riconosciuta anche a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, a fiduciari con l’autorizzazione cantonale e ad amministratori di immobili oggetto della lite ma solo limitatamente a determinate cause e procedure (Cometta, op. cit., p. 332 con riferimenti). La vertenza oggetto di impugnativa non rientra tra quelle legittimanti l’estensione della rappresentanza processuale: ne consegue che __________ non può essere rappresentato dal __________. La questione resta comunque senza conseguenze pratiche atteso che il creditore ha sottoscritto sia l’istanza di rigetto dell’opposizione che l’appellazione.\nb) Per i combinati cpv. 2 lit. f) e cpv. 5 dell’art. 309 CPC, la dichiarazione di appello è nulla se manca l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda.\nIl rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti dinanzi indicati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili quanto si chiede sia giudicato e per quali motivi, atteso che dalle irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16 aprile 1985 in re A. SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10 gennaio 1986 in re C. c. C., in Rep 1986 p. 271; II CC 21 marzo 1980 in re S. c. F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 135).\nNella concreta fattispecie ben può dirsi che dall’atto di appello emerge in termini univoci la volontà di __________ di impugnare la sentenza pretorile perché il doc. C è stato sottoscritto dall’escussa __________. Dalla pretesa carenza formale dell’atto d’appello nessun danno è inoltre derivato all’appellata che in sede di osservazioni ha ben compreso l’oggetto del contendere.\nNe consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione.\n2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit., p. 331 con riferimenti).\n3. Il procedente fonda la sua pretesa sulla dichiarazione 18 ottobre 1993 (doc. C) con la quale l’escussa ha dichiarato di ritirare il negozio di __________ di __________, in via __________ a __________ per complessivi Fr. 50’000.--. Nello scritto doc. C l’escussa si è riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice nei confronti del procedente dell’importo in esecuzione (Fr. 50’000.-- dedotto un acconto di Fr. 30’000.--). La scrittura privata doc. C costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di Fr. 20’000.-- oltre agli accessori."}