{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00160_1996-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6833&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d399f19c5fd626255636e18ddf3be094"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.1996 14.1995.00160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:09:49", "Checksum": "f5a676f451fd89bc339dbe8ac88d55c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.1996 14.1995.00160\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n6 agosto 1996/C/fc/bsn\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 luglio 1995 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 20/21 giugno 1995 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 18 agosto 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 3.7.1995 è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- e le spese sono a carico dell’istante, il quale rifonderà altresì alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 23 agosto 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 18 settembre 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________del 20/21 giugno 1995 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 20’000.-- oltre interessi al 5% dall’11 aprile 1994, indicando quale titolo di credito: “Bestätigung vom 18 Oktober 1993 (Anzahlung Fr. 30’000.-- geleistet)”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 18 ottobre 1993 (doc. C) con il quale l’escussa ha dichiarato di ritirare il negozio di __________ di __________, in via __________ a __________, per complessivi Fr. 50’000.--.\nC. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha confermato l’opposizione, sostenendo che “nella procedura parallela promossa nei confronti di __________ (per lo stesso importo e sulla base dello stesso titolo - es. n. __________) l’istante ha sempre sostenuto, ammesso e riconosciuto che il documento in questione è stato sottoscritto dalla convenuta a nome e per conto del marito, tesi addirittura confermata dalla Pretore nella decisione di rigetto provvisorio d’opposizione di data 29.3.1995”. A mente dell’escussa è pertanto abusivo “pretendere ora che debitrice della pretesa somma sarebbe anche __________: infatti o quest’ultima ha sottoscritto il documento a titolo personale (tesi mai sostenuta da controparte), o in rappresentanza del marito (tesi ammessa e riconosciuta dall’istante)”. Per l’escussa l’istante “non può mutare le proprie tesi come più gli fa comodo una volta sostenendo una cosa, un’altra esattamente il contrario”, per cui l’istanza va respinta avendo il procedente già “ammesso e riconosciuto che il preteso titolo di rigetto è stato sottoscritto dalla convenuta in rappresentanza del marito”.\nD. Con sentenza 18 agosto 1995 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l'istanza argomentando che “dalla documentazione agli atti si può ritenere che il preteso riconoscimento di debito non sia stato firmato dall’escussa a proprio nome, bensì in rappresentanza del di lei marito __________, ovvero a nome e per conto di quest’ultimo”. Infatti “lo stesso escutente, ribadendo con scritto doc. 4 la validità della richiesta di pagamento dell’ammontare del saldo in parola (...) esplicitamente ammette che il doc. C, sottoscritto dalla qui escussa __________, vincoli in realtà il di lei marito __________ ”.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente asseverando, per quanto comprensibile dalle confuse argomentazioni dell’atto d’appello, che il 18 ottobre 1993 ha venduto per Fr. 50’000.-- il suo negozio di alimentari __________, che ha “dettato alla moglie __________ quanto doveva essere scritto” nel contratto.\nPer questo motivo l’11 aprile 1994 il procedente ha fatto notificare a __________ il PE n. __________, al quale l’escusso ha interposto opposizione.\nF. Con osservazioni 18 settembre 1995 __________ ha postulato la reiezione “in ordine e nel merito” del gravame.\nL’osservante ha rilevato che né la società __________ né il __________ sono abilitati a rappresentare dinanzi i Tribunali ticinesi, ritenuto che il __________ non risulta iscritto all’albo dei __________ del Cantone Ticino. A mente di __________ anche se la memoria di reclamo “è controfirmata personalmente da __________ la stessa è stata manifestamente stesa dal __________ l’escussa “lascia quindi al libero apprezzamento di cod. Camera di valutare la ricevibilità, in ordine, della memoria di controparte”.\nL’osservante rileva che la Pretore ha “respinto l’istanza di controparte atteso che __________ non ha sottoscritto il doc. C a titolo proprio, ma in rappresentanza del marito” e che l’appello “non contiene nemmeno una riga di motivazione” riferita a tale conclusione, per cui lo stesso deve “essere respinto in ordine per manifesta carenza di valida motivazione”.\nNel merito l’osservante ha evidenziato che l’istanza di controparte è da respingere perché lo stesso __________ “aveva in precedenza ammesso e riconosciuto che il contratto prodotto quale doc. C era stato sottoscritto da __________ a nome e per conto del marito”. A mente di __________ è abusivo sostenere ora che il doc. C sarebbe stato sottoscritto a titolo proprio e non in nome e per conto del marito.\nConsiderato\nin diritto:"}