quale pagamento del suo credito. Infatti in quest’ipotesi, diversamente da quanto ha fatto, avrebbe liberato l’appellante dai suoi obblighi contrattuali e non avrebbe condizionato l’accettazione della disdetta per il 30 giugno 1994 all’incasso degli importi ancora scoperti. Siffatta conclusione è confermata dall’ulteriore documentazione richiamata sub 3 c): infatti dalla stessa si evince che la procedente prima di affittare nuovamente i locali ha chiesto all’escussa il suo consenso al ritiro del mobilio da parte del nuovo inquilino: cosa che non avrebbe fatto se avesse accettato la cessione in proprietà dell’arredamento quale mezzo di pagamento del proprio credito.