7’000.-- per avvenuto incasso di un credito dell’escussa contro terzi e Fr. 16’800.-- per avvenuto incasso da parte della procedente dell’importo di vendita del mobilio al nuovo inquilino (cfr. estratti conto datati 23 giugno 1995; doc. 5; doc. 7; doc. M). Ne consegue che il contratto di locazione doc. B costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione per Fr. 35’816.-- oltre accessori e quindi, visto il divieto della reformatio in peius (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 334 con riferimenti), anche per l’importo leggermente inferiore di Fr. 34’776.-- oltre accessori come riconosciuto dalla prima giudice.