F. Con osservazioni 10 maggio 1994 l’appellata ha resistito al gravame rilevando che “nella seduta del 15 giugno 1994 la commissione amministrativa della __________ ha deciso di accettare (...) la disdetta straordinaria per il 30 giugno 1994” alla condizione che, a garanzia del credito, gli venissero cedute una pretesa di Fr. 7’000.--, il deposito di garanzia di cui al n. 6 del contratto doc. B e che il mobilio venisse depositato in attesa di un’eventuale offerta da parte del nuovo inquilino. Inoltre “prima di consegnare lo spazio commerciale all’inquilino subentrante la __________ doveva provvedere alla riparazione di alcuni danni all’oggetto locato e al tinteggio dei locali”.