65’000.--. A mente dell’escussa “i termini della disdetta 9 giugno 1994 e la liquidazione proposta sono state accettate dalla __________ per il 30 giugno 1994” e quindi il debito sarebbe estinto “in quanto integralmente compensato con la contropretesa dell’escusso derivante dalla cessione del credito e del mobilio”. Irrilevante sarebbe “che la __________ ha ricavato unicamente Fr. 16’800.-- con la parziale vendita del mobilio al nuovo inquilino”. L’escussa rileva infine che la creditrice, ammettendo di aver incassato l’importo di Fr. 7’000.-- a titolo di cessione di credito e di Fr. 16’800.-- per la vendita di parte del mobilio, avrebbe accettato la proposta di compensazione.