Per l’escussa la disdetta, sebbene non rispettasse il termine legale di preavviso, è stata accettata dalla locatrice perché non contestata entro il termine perentorio di trenta giorni (art. 273 CO). Alfine di risolvere bonalmente la vertenza, sebbene avesse liberato gli uffici per l’inizio di marzo, il 9 giugno 1994 l’escussa “ha presentato una riconferma della disdetta straordinaria”, proponendo di liquidare lo scoperto con la cessione di un credito di Fr. 7’000.-- da lei vantato contro un terzo e del mobilio e delle strutture lasciate nell’ente locato di un valore a nuovo di ca. Fr. 65’000.--.