B), sull’allegato A al contratto di locazione con il quale la procedente ha inoltre locato all’escussa due posteggi per Fr. 5’100.-- annui e un archivio per Fr. 7’020.-- annui e su fattura datata 31 marzo 1995 di Fr. 495.--. C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha rilevato che il 31 gennaio 1994 ha disdetto ex art. 266 g CO il contratto di locazione con effetto immediato per motivi gravi inerenti a proprie difficoltà economiche. Per l’escussa la disdetta, sebbene non rispettasse il termine legale di preavviso, è stata accettata dalla locatrice perché non contestata entro il termine perentorio di trenta giorni (art. 273 CO).