” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 18 luglio 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza; mentre con osservazioni 18 agosto 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 20 luglio 1995 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ del 5/9 maggio 1995 dell’UEF di __________ __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 39’095.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Affitti scoperti Fr. 38’600.-- + fattura 31.3.1995