4’968.--, dall’1.1.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.2.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.3.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.4.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.5.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.6.1994 su Fr. 4’968.--. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- e le spese, da anticipare dall’istante, restano a suo carico in ragione di 1/9 e per la rimanenza a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 400.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 18 luglio 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza;