{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00149_1996-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6823&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bf61133dddec0f2a3dcdba17ee838d4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:50", "Checksum": "16eb58051935971df7260c33dc3c43c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00149\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nb) L’escussa ha asseverato che la pretesa creditoria in esecuzione sarebbe stata estinta mediante la cessione alla procedente di un credito di Fr. 7’000.-- vantato contro un terzo e della proprietà del mobilio e delle strutture lasciate nell’ente locato del valore a nuovo di circa Fr. 65’000.--. Essa avrebbe infatti proposto alla precettante di liquidare lo scoperto con tale cessione e la proposta sarebbe stata accettata dall’Amministrazione degli stabili della __________. Irrilevante sarebbe dunque che la procedente ha incassato solo Fr. 16’800.-- dalla vendita di parte del mobilio.\nc) Il 9 giugno 1994 (doc. 2) l’escussa ha disdetto con effetto immediato il contratto di locazione proponendo alla procedente di risarcire lo scoperto con la cessione di un credito di Fr. 7’000.- e della proprietà del “mobilio e delle strutture lasciate nell’ufficio di __________ del valore a nuovo di ca. Fr. 65’000.--”.\nCon fax 16 giugno 1994 (doc. I) l’istante ha comunicato alla convenuta “di accettare la disdetta straordinaria fuori contratto ed a titolo eccezionale per il 30 giugno 1994, ritenuto almeno l’incasso di tutti i sospesi finanziari fino a quella data” e di voler liquidare il problema “con la consegna come proposto nella sua lettera e del mobilio/incasso dell’importo di Fr. 7’000.-- del deposito di garanzia ed, in attesa del nuovo inquilino, il sospeso per il mobilio giacente da inventariare”.\nCon fax 6 ottobre 1994 (doc. 6) l’Amministrazione stabili della Cassa pensioni ha comunicato all’escussa che “dal 1.11.94 è possibile l’affitto degli spazi __________ di __________ arredati” e che “i nuovi inquilini non intendono ritirare il mobilio ma, sulla durata di 10 anni del contratto pagano Fr. 200.-- mensili = Fr. 2’400.-- annui, che attualizzati determinano un valore globale del mobilio stesso in Fr. 24’000.--”. Essa ha chiesto a __________ una conferma a siffatta operazione, rilevando che l’importo verrà accreditato sul conto affitti scoperti. Il giorno seguente la procedente ha comunicato che “la Spett. __________ __________ di __________ affitta dal 7.10.1994 gli spazi ex __________ __________ Questa ditta ci accredita l’importo di Fr. 16’800.-- per il mobilio (...) qualora tale proposta non dovesse incontrare il suo accordo, la __________ le assegna il termine di sgombero e ristabilimento degli uffici entro Venerdì 14.10 1994” (doc. 7).\nCon scritto 10 ottobre 1994 la precettante ha notificato che i nuovi inquilini “accreditano un importo di Fr. 2’400.-- all’anno per ammortamento (10 anni) del mobilio, secondo inventario e ritirati solo parzialmente” e che all’escussa viene “riconosciuto un importo di Fr. 16’800.-- calcolando l’ammortamento del mobilio con due anni di vetustà (...) e il mobilio a sua disposizione”.\nd) Dalla comunicazione fax del 16 giugno 1994 (doc. I), con la quale l’istante ha preso formalmente posizione sulla proposta del 9 giugno 1994, emerge che l’Amministrazione degli stabili della __________ era d’accordo di incassare l’importo di Fr. 7’000.-- e il deposito di garanzia (che come rivelatosi in seguito mai fu prestato dall’escussa) e di accettare la consegna del mobilio giacente in attesa del nuovo inquilino. Essa comunque non ha accettato la cessione del credito di Fr. 7’000.--, del deposito di garanzia e del mobilio e delle strutture lasciate nell’ente locato quale pagamento del suo credito. Infatti in quest’ipotesi, diversamente da quanto ha fatto, avrebbe liberato l’appellante dai suoi obblighi contrattuali e non avrebbe condizionato l’accettazione della disdetta per il 30 giugno 1994 all’incasso degli importi ancora scoperti. Siffatta conclusione è confermata dall’ulteriore documentazione richiamata sub 3 c): infatti dalla stessa si evince che la procedente prima di affittare nuovamente i locali ha chiesto all’escussa il suo consenso al ritiro del mobilio da parte del nuovo inquilino: cosa che non avrebbe fatto se avesse accettato la cessione in proprietà dell’arredamento quale mezzo di pagamento del proprio credito. Ne consegue la conferma del giudizio di prima sede, non avendo __________ reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l’eccezione liberatoria.\n4. L'appello 18 luglio 1995 della __________ è dunque respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF\nPRONUNCIA:\n1. L'appello 18 luglio 1995 della __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________, che rifonderà all’Amministrazione stabili della __________ Fr. 600.-- di indennità.\n3. Intimazione a: _____________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}