{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00149_1996-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6823&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bf61133dddec0f2a3dcdba17ee838d4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:50", "Checksum": "16eb58051935971df7260c33dc3c43c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00149\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA mente del giudice di prime cure l’escusso non ha reso verosimile l’eccezione di compensazione, atteso che “dai documenti agli atti non risulta che l’istante abbia aderito alla proposta di cessione del mobilio da parte dell’escusso al valore di Fr. 65’000.-- da questi indicato, dal fax doc. 4 derivando piuttosto come l’istante abbia accettato unicamente il sospeso del mobilio giacente da inventariare, in attesa del nuovo inquilino”.\nLa prima giudice ha riconosciuto interessi di mora al “5% (art. 104 cpv. 1 CO), dagli atti non essendo desumibile una diversa pattuizione”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, asseverando che “dopo la riconsegna dei locali e la liquidazione dello scoperto nei confronti della __________, mediante la cessione in proprietà dei mobili e delle strutture, __________ riteneva pacificamente ed in perfetta buona fede di aver chiuso definitivamente i propri rapporti contrattuali con la __________ ”.\nF. Con osservazioni 10 maggio 1994 l’appellata ha resistito al gravame rilevando che “nella seduta del 15 giugno 1994 la commissione amministrativa della __________ ha deciso di accettare (...) la disdetta straordinaria per il 30 giugno 1994” alla condizione che, a garanzia del credito, gli venissero cedute una pretesa di Fr. 7’000.--, il deposito di garanzia di cui al n. 6 del contratto doc. B e che il mobilio venisse depositato in attesa di un’eventuale offerta da parte del nuovo inquilino. Inoltre “prima di consegnare lo spazio commerciale all’inquilino subentrante la __________ doveva provvedere alla riparazione di alcuni danni all’oggetto locato e al tinteggio dei locali”.\nIn seguito la procedente ha dapprima appreso che “il deposito di garanzia bancaria è risultato inesistente, contrariamente a quanto promesso e previsto dal contratto del 12 febbraio 1992”. Relativamente al mobilio la procedente ha chiesto al subentrante un’offerta per il ritiro di tutto l’inventario, pregando inutilmente l’appellante di prendere posizione in merito e infine riconoscendole “un importo di Fr. 16’800.-- corrispondente all’offerta di pagamento effettuata dal nuovo inquilino”.\nLa creditrice assevera ancora di non aver “acquistato i mobili d’ufficio della __________ a titolo di liquidazione totale di ogni e qualsiasi pretesa” ma di averli trattenuti a garanzia del proprio credito.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\nc) Il contratto di locazione costituisce riconoscimento di debito per le pigioni mensili scadute, nell’ipotesi che si realizzino le condizioni sub 1 a), quando vi è contratto di locazione scritto (con gli essenzialia negotii) sottoscritto dal conduttore e il locatore abbia consegnato o messo a disposizione del conduttore l’ente locato (Panchaud/Caprez, op.cit, § 74 e 75).\n2. Il contratto di locazione del 12 febbraio 1992, con il quale la procedente ha locato all’escussa dei locali per uso commerciale dietro corresponsione di una pigione di Fr. 45’000.-- oltre a Fr. 2’500.-- annui a titolo di acconto per le spese accessorie (doc. B) e l’allegato A al contratto di locazione con il quale la procedente ha inoltre locato due posteggi per Fr. 5’100.-- annui e un archivio per Fr. 7’020.-- annui, costituiscono un riconoscimento di debito nel senso inteso al consid. 1 per l’importo di complessivi Fr. 59’616.--, corrispondente alle dodici mensilità non ancora versate (cfr. estratti conto datati 23 giugno 1995). Prima di procedere in via esecutiva contro __________ __________ la precettante ha compensato con l’importo dovutole per le pigioni, Fr. 7’000.-- per avvenuto incasso di un credito dell’escussa contro terzi e Fr. 16’800.-- per avvenuto incasso da parte della procedente dell’importo di vendita del mobilio al nuovo inquilino (cfr. estratti conto datati 23 giugno 1995; doc. 5; doc. 7; doc. M). Ne consegue che il contratto di locazione doc. B costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione per Fr. 35’816.-- oltre accessori e quindi, visto il divieto della reformatio in peius (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 334 con riferimenti), anche per l’importo leggermente inferiore di Fr. 34’776.-- oltre accessori come riconosciuto dalla prima giudice.\n"}