{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00149_1996-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6823&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bf61133dddec0f2a3dcdba17ee838d4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:50", "Checksum": "16eb58051935971df7260c33dc3c43c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00149\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n25 marzo 1996/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 maggio 1995 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/9 maggio 1995 dell’UEF di __________\nsulla quale istanza la Pretore di __________ con sentenza 7 luglio 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ di data 5.5.1995 è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di Fr. 34’776.--, oltre interessi al 5 % dall’1.12.1993 su Fr. 4’968.--, dall’1.1.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.2.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.3.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.4.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.5.1994 su Fr. 4’968.--, dall’1.6.1994 su Fr. 4’968.--.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- e le spese, da anticipare dall’istante, restano a suo carico in ragione di 1/9 e per la rimanenza a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 400.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 18 luglio 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza;\nmentre con osservazioni 18 agosto 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto presidenziale 20 luglio 1995 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 5/9 maggio 1995 dell’UEF di __________ __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 39’095.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Affitti scoperti Fr. 38’600.-- + fattura 31.3.1995 Fr. 495.--”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione datato 12 febbraio 1992 con il quale ha locato per uso commerciale all’escussa dei locali nello stabile denominato “__________ ”, sito a __________, per il periodo dal 1. maggio 1992 al 30 aprile 1997 dietro corresponsione di una pigione annua di Fr. 45’000.-- oltre a Fr. 2’500.-- a titolo di acconto per le spese accessorie (doc. B), sull’allegato A al contratto di locazione con il quale la procedente ha inoltre locato all’escussa due posteggi per Fr. 5’100.-- annui e un archivio per Fr. 7’020.-- annui e su fattura datata 31 marzo 1995 di Fr. 495.--.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha rilevato che il 31 gennaio 1994 ha disdetto ex art. 266 g CO il contratto di locazione con effetto immediato per motivi gravi inerenti a proprie difficoltà economiche. Per l’escussa la disdetta, sebbene non rispettasse il termine legale di preavviso, è stata accettata dalla locatrice perché non contestata entro il termine perentorio di trenta giorni (art. 273 CO). Alfine di risolvere bonalmente la vertenza, sebbene avesse liberato gli uffici per l’inizio di marzo, il 9 giugno 1994 l’escussa “ha presentato una riconferma della disdetta straordinaria”, proponendo di liquidare lo scoperto con la cessione di un credito di Fr. 7’000.-- da lei vantato contro un terzo e del mobilio e delle strutture lasciate nell’ente locato di un valore a nuovo di ca. Fr. 65’000.--.\nA mente dell’escussa “i termini della disdetta 9 giugno 1994 e la liquidazione proposta sono state accettate dalla __________ per il 30 giugno 1994” e quindi il debito sarebbe estinto “in quanto integralmente compensato con la contropretesa dell’escusso derivante dalla cessione del credito e del mobilio”. Irrilevante sarebbe “che la __________ ha ricavato unicamente Fr. 16’800.-- con la parziale vendita del mobilio al nuovo inquilino”. L’escussa rileva infine che la creditrice, ammettendo di aver incassato l’importo di Fr. 7’000.-- a titolo di cessione di credito e di Fr. 16’800.-- per la vendita di parte del mobilio, avrebbe accettato la proposta di compensazione.\nD. Con sentenza 7 luglio 1995 la Pretore di __________ ha parzialmente accolto l’istanza argomentando che il contratto doc. B costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per il “pagamento delle pigioni arretrate (7 mensilità)” pari a complessivi Fr. 34’776.--, atteso che il canone mensile attuale relativo ai locali in oggetto, incluso l’anticipo spese e la pigione per i parcheggi, sarebbe di Fr. 4’968.--, essendo le pigioni nel frattempo “state indicizzate, con indice base quello vigente al momento della firma del contratto”.\nRelativamente “ai conguagli spese accessorie 92/93 e 93/94, pari ad un ammontare totale di Fr. 2’819.25 (Fr. 1’319.25 + 1’500.--)”, la giudice di prime cure non ha rigettato l’opposizione asseverando che “affinché un conteggio per le spese accessorie connesse ad un contratto di locazione costituisca riconoscimento di debito occorrono, oltre al contratto firmato dal locatario, anche il riconoscimento espresso, da parte sua, dell’importo complessivo delle spese nonché della quota parte a suo carico”, cosa che in concreto non è avvenuta.\nLa Pretore ha confermato anche l’opposizione interposta dalla convenuta relativamente all’importo di Fr. 495.-- non risultando agli atti la relativa fattura."}