settembre 1994 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________, __________, al PE n. __________del 19/20 luglio 1994 dall’UE di Lugano è respinta in via provvisoria per Fr. 250’000.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 1993. 2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall'istante, è a carico per 2/3 della __________ e per 1/3 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 280.-- per parte di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per 2/3 __________ e per 1/3 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 420.-- per parte di indennità.