Infatti l’aver “richiesto alla convenuta un consenso, che mai fu dato, impedisce alla banca di potersi considerare quale possessore di buona fede del titolo ipotecario”. L’istante in replica ha rilevato che l’accordo richiesto nello scritto del 13 dicembre 1990 alla terza proprietaria del pegno è solo un accordo formale perché la cartella ipotecaria “è stata costituita a pegno presso l’istante da parte di un terzo e quindi essendo questo terzo portatore del titolo, la banca era legittimata a considerare che lo stesso aveva il diritto di disporne, il semplice possesso del titolo creando una presunzione in tal senso “. D.