” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 6 luglio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; richiamato il decreto presidenziale 7 luglio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno manuale del 19/20 luglio 1994 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ con __________ quale terza proprietaria del pegno per l’incasso di: