_________ del 19/20 luglio 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23/26 giugno 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria. 2. La tassa di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 850.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 6 luglio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;