{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00145_1996-03-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6826&nX40_KEY=4711548&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2a52e1c9c011ac6bb7851b21b14254a1"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.00145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.1996 14.1995.00145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:28:26", "Checksum": "92b74b6404117a38751a447a705977f3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.1996 14.1995.00145\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata e degli interessi, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi è contratto di mutuo scritto;\n- vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).\n4. Come espressamente indicato anche nel PE e a differenza di quanto ritenuto dalla prima giudice, la procedente fonda la sua pretesa su un contratto di concessione di credito in conto corrente del 19 maggio 1988 (doc. A) con il quale ha concesso a __________ una linea di credito in conto corrente di Fr. 170’000.-- (doc. A) oltre che su un contratto di mutuo del 21 luglio 1989 (doc. B), con il quale ha concesso al __________ un prestito di Fr. 250’000.--.\na) In casu il contratto di mutuo (doc. B) è stato redatto in forma scritta. Il trasferimento del capitale a __________ non è contestato ed é provato dalla sottoscrizione in segno d’accordo da parte di __________ della proroga del prestito del 15 febbraio 1990 (doc. C), dalla sottoscrizione dell’atto di costituzione di pegno dell’11 dicembre 1990 (doc. D) e dalla consegna della cartella ipotecaria alla procedente. Il mutuo è stato disdetto per il 13 marzo 1992 (doc. G). Di conseguenza, considerato che i presupposti di cui al considerando 3c) sono adempiuti e che le contestazioni sollevate dall’escussa contro il diritto di pegno vanno respinte, il doc. B, garantito dalla cartella ipotecaria doc. E, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF limitatamente però all’importo capitale di Fr. 250’000.-- oltre interessi al 5% dalla data indicata nel precetto esecutivo. La sentenza pretorile che accordava sulla scorta del doc. B il rigetto dell’opposizione per Fr. 383’029.-- oltre accessori va pertanto in questo senso riformata.\nb) Dal contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente doc. A, firmato dal debitore, non è determinabile l’ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta evidenza che il saldo passivo del conto corrente (Fr. 297’903.-- al 31 dicembre 1993) non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione di un limite di credito. Il doc. A non costituisce per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100). Ne consegue che per l’importo di Fr. 297’903.-- oltre accessori non vi è agli atti valido titolo di rigetto dell’opposizione.\n5. L'appello 6 luglio 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza della __________ di 2/3 a 1/3 in ambo le sedi (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 85 cpv. 1 RFF\nPRONUNCIA\nI. L'appello 6 luglio 1995 di __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 23/26 giugno 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n\"1. L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 1. settembre 1994 della __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________, __________, al PE n. __________del 19/20 luglio 1994 dall’UE di Lugano è respinta in via provvisoria per Fr. 250’000.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 1993.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall'istante, è a carico per 2/3 della __________ e per 1/3 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 280.-- per parte di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per 2/3 __________ e per 1/3 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 420.-- per parte di indennità.\nIII.Intimazione: __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}