{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00145_1996-03-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6826&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2a52e1c9c011ac6bb7851b21b14254a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.1996 14.1995.00145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:15", "Checksum": "fb34c6f16ee7878d6cc1e71b757b55cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.1996 14.1995.00145\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n14 marzo 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. settembre 1994 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE in via di realizzazione d’un pegno manuale n. __________ del 19/20 luglio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23/26 giugno 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria.\n2. La tassa di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 850.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 6 luglio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrichiamato il decreto presidenziale 7 luglio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno manuale del 19/20 luglio 1994 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ con __________ quale terza proprietaria del pegno per l’incasso di: 1) Fr. 297’903.-- più interessi al 5 % dal 31.12.93, 2) Fr. 383’029.-- più interessi al 5% dal 31.12.93. Quale titolo di credito la procedente ha indicato:\n“1) Credito in conto corrente di Fr. 170’000.-- concesso al debitore in data 19.5.88, disdettato il 31.1.92 per il 13.3.92 ed assistito dal seguente titolo ipotecario:\n- cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.--, iscritta il 21.12.89 al doc. __________ e gravante in III grado la PPP __________ part. __________RFD di __________, di proprietà di __________, __________.\n2) Prestito di Fr. 250’000.-- concesso al debitore in data 21.7.89, disdettato il 31.1.92 per il 13.3.92 ed assistito dallo stesso titolo di cui sopra”.\nInterposta tempestiva opposizione da __________, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di concessione di credito in conto corrente del 19 maggio 1988 (doc. A) con il quale ha concesso a __________ una linea di credito in conto corrente di Fr. 170’000.-- e sul contratto di mutuo del 21 luglio 1989 (doc. B), con il quale ha concesso a __________ un prestito di Fr. 250’000.--. La procedente produce pure l’accordo 15 febbraio 1990 (doc. C), con il quale ha prorogato sia il prestito di Fr. 250’000.-- che la linea di credito in conto corrente di Fr. 170’000.--, lo scritto 11 dicembre 1990 (doc. D) con il quale, a garanzia dei crediti della procedente, __________ ha costituito a pegno una cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.-- gravante in III rango la PPP n. __________ del fondo base n. __________di __________, di proprietà di __________ (doc. E) e la disdetta dei due crediti data a __________ il 31 gennaio 1992 per il 13 marzo 1992 (doc. G).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza, asseverando che con lo scritto 13 dicembre 1990 (doc. F) la banca non ha voluto semplicemente informare __________ dell’avvenuta costituzione a pegno della cartella ipotecaria a garanzia delle facilitazioni concesse al marito, ma, unendo allo scritto un duplicato “da ritornarci firmato in segno di accordo con quanto precede”, ha richiesto all’escussa il suo consenso all’operazione. Siccome “tale accordo non è mai stato espresso (...) la banca detiene quel titolo in modo illecito e non ne può pretendere la realizzazione”. Infatti l’aver “richiesto alla convenuta un consenso, che mai fu dato, impedisce alla banca di potersi considerare quale possessore di buona fede del titolo ipotecario”.\nL’istante in replica ha rilevato che l’accordo richiesto nello scritto del 13 dicembre 1990 alla terza proprietaria del pegno è solo un accordo formale perché la cartella ipotecaria “è stata costituita a pegno presso l’istante da parte di un terzo e quindi essendo questo terzo portatore del titolo, la banca era legittimata a considerare che lo stesso aveva il diritto di disporne, il semplice possesso del titolo creando una presunzione in tal senso “.\nD. Con sentenza 23/26 giugno 1995 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che “ex art. 884 cpv. 2 CC chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno” e che “ex art. 930 e 931 CC il possessore di una cosa mobile è presunto titolare del diritto che pretende far valere”.\nLa prima giudice ha rilevato che non appena la cartella ipotecaria è stata costituita in pegno la banca ha informato __________ che non “ha in alcun modo reagito ad esempio sollevando che il marito non era da lei stato autorizzato a costituire in pegno la cartella ipotecaria”.\nA mente della Pretore la cartella ipotecaria costituisce pertanto titolo di rigetto dell’opposizione.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________ asseverando che con lo “scritto del 13 dicembre 1990, nel quale non solo ha informato l’appellante che la cartella ipotecaria le era stata consegnata, ma parimenti ha richiesto l’accordo dell’appellante all’operazione di costituzione in pegno (...) la __________ ha ammesso implicitamente che il marito dell’appellante (il debitore) non aveva la facoltà di disporre della cartella ipotecaria”."}