1, 226a cpv.1 e 3, 226m cpv. 4 CO; 142 cpv. 1 lett. c, 146, 285 cpv. 2 lett. e, 326 lett. a CPC pronuncia: 1. L’appello 30 giugno 1995 __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi I e II della sentenza 23 giugno 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio-Nord sono così riformati: “I. L’istanza 22 aprile 1995 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________del 29/30 marzo 1995 dell’UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria, sia per quanto riguarda il credito che per quanto concerne il diritto di ritenzione per Fr. 232’600.-- oltre agli interessi così come richiesti nel PE. II.