D non intendevano vendere l’oggetto dal leasing, atteso che esse hanno fissato il suo “prezzo base residuo” al termine della durata contrattualmente pattuita in Fr. 4’800’000.-- prevedendo che in caso di vendita un maggior o minor realizzo spetterà rispettivamente sarà a carico del prenditore in leasing (doc. D sub 11.2. e 11.3). In concreto dunque, come le pigioni in un contratto di locazione, le rate di leasing coprono essenzialmente l’uso dell’oggetto (cfr. in senso convergente Wulkan, op.