Il contratto di leasing è un contratto innominato misto contenente essenzialmente elementi della compravendita e della locazione (Walter Schluep, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, n. 85 Einleitung vor art. 184 ss., p. 874). Quando il contratto di leasing di beni di consumo non può essere disdetto prima che una parte importante del valore del bene sia stata pagata, cosicché il prenditore in leasing per motivi pratici ed economici non può recedere dal contratto, si applicano le disposizioni relative al contratto di vendita a rate (Schluep, op. cit., n. 89 Einleitung vor art. 184 ss., p. 875).